Arci Numero Verde

Numero Verde per i richiedenti asilo e rifugiati : 800 905 570

Rifugiati-Richiedenti asilo

I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”.

IL RIFUGIATO  (Protezione Internazionale)

È una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi:

– di razza (ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppo etnico, a una tribù \ comunità o a una minoranza);

– di religione (ad esempio, per il fatto di professare o di non professare una determinata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso);

– di nazionalità (ad esempio, per la sua appartenenza ad una minoranza etnica o linguistica);

– di appartenenza ad un gruppo sociale (gruppo di persone che condividono una caratteristica comune o che sono percepite come un gruppo dalla società in base, ad esempio, a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione,professione);

– di opinione politica (ad esempio, per le opinioni politiche, per le attività politiche, per le opinioni politiche attribuite, per l’obiezione di coscienza); e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

Per persecuzione si intendono, per esempio, le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani.

Per essere riconosciuti rifugiati non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni.

Può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

Al titolare della protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno di 5 anni.

NB: LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA  ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (Articolo 1 A).

A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.

LA PROTEZIONE UMANITARIA

Le questure possono rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

I diritti connessi

Del rifugiato(protezione internazionale)

La persona alla quale viene riconosciuto lo status di rifugiato ha:

Diritto all’accesso al lavoro;

Diritto al ricongiungimento familiare;

Diritto all’assistenza sociale;

Diritto all’assistenza sanitaria;

Diritto ad avere il documento di viaggio: La domanda del documento di viaggio va presentata alla Questura presentando questi documenti:

– modulo per richiesta del documento di viaggio;

– 2 foto formato tessera;

– 1 marca da bollo;

– marca concessione governativa uso passaporto;

– fotocopia del permesso di soggiorno valido.

Diritto all’istruzione pubblica;

Diritto di circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore a 3 mesi;

Diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia;

Diritto al matrimonio (il nulla osta viene rilasciato dall’UNHCR);

Diritto a partecipare all’assegnazione degli alloggi pubblici;

Diritto al rilascio della patente di guida.

 Del titolare della protezione sussidiaria

Al titolare della protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno di 3 anni, rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio.

Consente l’accesso allo studio;

Consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);

Consente l’iscrizione al servizio sanitario;

Dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.

N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria non possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.

Dà diritto al titolo di viaggio

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Diritto all’unità familiare

Il titolare di permesso per protezione sussidiaria può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, però deve dimostrare possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.

Per ‘familiari’ si intendono: il coniuge, i figli minorenni (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria; i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; i genitori con molte restrizioni.

Può chiedere la cittadinanza dopo 10 anni al pari del cittadino migrante

Del titolare della protezione umanitaria

Al titolare della protezione umanitaria viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile. Il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari è sottoposto alla verifica da parte della Commissione Nazionale.

Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha:

Diritto all’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.

Se i soggetti ritengono pericoloso per sé stessi chiedere l’intervento delle proprie rappresentanze diplomatiche per il rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali, possono chiedere alle Questure il rilascio del Titolo di Viaggio, documento equipollente al passaporto.

Diritto al Lavoro

Diritto allo studio ed alla formazione professionale

Diritto all’accesso al sistema scolastico pubblico per i minori di anni 18; è consentita la formazione professionale, la formazione degli adulti e gli stage lavorativi.

Diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della residenza anagrafica.

Diritto all’assistenza di natura previdenziale (assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione ecc.)

Diritto al ricongiungimento familiare secondo le modalità ed i requisiti previsti per tutti gli altri immigrati. Deve essere garantito il requisito del reddito e dell’alloggio idoneo.

Diritto alla cittadinanza italiana. In questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa dopo 10 anni di permesso di soggiorno e di residenza legale.

Fonti:

– Servizio Centrale

 Dignitas

 Meltingpot

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